Detrazioni fiscali 730: alle fatture occorre allegare le ricevute di pagamento?
Per usufruire delle detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi, ovvero per le spese detraibili al 19%, il pagamento dovrà essere effettuato con strumenti “tracciabili”, ossia con bancomat, carta di credito, bonifico o assegno (o altra tipologia di pagamento come i bollettini premarcati, PagoPa e MAV).
Quali sono le spese detraibili al 19%?
- Spese sanitarie, visite specialistiche, esami effettuati presso Studi privati, Cliniche e altre Strutture private non accreditate al SSN (ad esempio Fisioterapista, Odontoiatra ecc..);
- Spese sanitarie per le persone con disabilità e spese per gli addetti all’assistenza personale in caso di persone non autosufficienti;
- Spese per l’acquisto di strumenti e sussidi informatici per le persone con disturbi nell’apprendimento (DSA);
- Spese veterinarie;
- Spese per asili nido (se non si usufruisce del bonus nido);
- Spese di istruzione universitaria e non universitaria;
- Spese per l’abbonamento trasporto pubblico;
- Spese per locazioni sostenute da studenti universitari fuori sede;
- Spese per attività sportive per ragazzi ;
- Spese funebri.
Quale documentazione occorre esibire?
Il Ministero ha specificato che il contribuente oltre alle fatture o ricevute, occorre dimostrare il pagamento tracciabile, mostrando al CAF ricevuta di tale pagamento.
L’Agenzia delle entrate ha evidenziato che non è necessario produrre prova del pagamento, nel momento in cui tali ricevute o eventuali fatture abbiano l’annotazione del metodo di pagamento.
Per quali spese non è necessario esibire tracciabilità?
Le spese sotto riportate, possono ancora essere acquistate in contanti, pertanto non è previsto l’obbligo di tracciabilità:
- L’acquisto di medicinali, dispositivi medici con marcature C E, e prestazioni sanitarie effettuate presso Struttura Pubblica (Ospedali, Asl ecc..) o Strutture Private con convenzione SSN.
Pertanto, per i contribuenti che presentano la dichiarazione 730 presso gli sportelli Caf o intermediari, sottoposti a visto di conformità, devono essere muniti della documentazione necessaria alla detraibilità e deducibilità degli oneri e delle loro tracciabilità di pagamento.
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