I Controlli Fiscali "in pillole"
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I Controlli Fiscali "in pillole"

Per controlli fiscali si intende l’attività di controllo intrapresa da organi appositi allo scopo di combattere il rischio di evasione e frode fiscale da parte dei contribuenti e di conseguenza, regolarizzare il versamento delle imposte. Il controllo fiscale riguarda chiunque percepisca un reddito, sia esso un pensionato, un lavoratore dipendente o il titolare di una partita IVA.

Abbiamo tre categorie di controlli in ambito fiscali: i controlli automatizzati o automatici, i controlli formali e i controlli sostanziali.

I controlli automatizzati (art. 36 bis D.P.R. 600/1973) sono controlli "di rito" (per rito si intende in maniera semplicistica dovuti in generale), in genere nei confronti di tutti i contribuenti incrociando i dati presenti nelle dichiarazioni con quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria anche al fine di verificare l'esatta correttezza della autoliquidazione delle imposte.

I controlli formali (art. 36 ter) invece, sono indirizzati verso alcuni contribuenti determinati a campione, e consentono di escludere in tutto o in parte lo scomputo corretto delle ritenute d'acconto, delle detrazioni d'imposta e della deducibilità dal reddito degli oneri indicati, eventualmente non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o dai dati in possesso dall'Agenzia delle Entrate.

I controlli sostanziali: l'obiettivo di tale controllo è quello di andare a modificare i dati dichiarati in quanto, non sono ritenuti veritieri, oppure è mirato all'emersione di quei redditi non dichiarati. In maniera più semplicistica ha la funzione di ricostruire la base imponibile dl reddito partendo da un'analisi delle singole componenti reddituali.

I controlli sostanziali a sua volta di dividono in:

  1. accertamento analitico contabile rivolto soprattutto ai soggetti tenuti alle scritture contabili e bilancio laddove, non si mette in discussione l’impianto delle scritture nel suo complesso ma si apportano delle correzioni in alcune componenti (ricostruzione induttiva).
  2. accertamento induttivo puro o extracontabile: anche quest’ ultimo utilizzato per i redditi di impresa e autonomi. La differenza con la precedente modalità di accertamento analitico, è data, dal fatto che ci troviamo di fronte all’ assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.
  3. accertamento sintetico: per rettificare il reddito delle persone fisiche, (applicabile solo a quest'ultime)

l’ufficio determina il reddito imponibile partendo da elementi e circostanze di fatto e non da singole fonti di reddito. la spesa del dichiarante viene posta quale parametro dimostrativo, presumendo che tutti i costi sostenuti nel periodo siano stati finanziati con i redditi del periodo medesimo; Nella fattispecie si avvale L’Agenzia delle Entrate dello strumento del redditometro, per accertare, il reddito complessivo rispetto a quello dichiarato, o meglio quando il contribuente non abbia risposto o risponda in modo incompleto alle richieste e agli inviti dell’ufficio preposto.

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